APE, Indagine Termografica

 

Attraverso l'istituzione dell'attestato di prestazione energetica (APE) che ha innalzato al 65% la detrazione per risparmio energetico ed introdotto il "bonus mobili" per chi ristruttura casa - spiana la strada a nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, avviandosi così al pieno recepimento della direttiva europea 31/2010.

Pertanto gli  edifici devono essere dotati di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), secondo le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63.

Dal 1° gennaio 2007 la certificazione energetica è una condizione indispensabile per accedere alle agevolazioni fiscali, per interventi migliorativi delle prestazioni energetiche degli edifici.

Dal 1° luglio 2007 l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per i vecchi edifici, di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di vendita dell’intero immobile.

Dal 1° luglio 2008 l’obbligo è esteso agli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadri.

Dal 1° luglio 2009 le unità immobiliari, oggetto di compravendita, devono essere dotate dell’attestato di prestazione energetica.

Dal 6 giugno 2013, in caso di nuova locazione, il proprietario è tenuto a produrre l'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)

L'attestato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato da esperti qualificati ed indipendenti, certificherà la prestazione energetica attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornirà raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Il certificatore energetico è un professionista esperto, qualificato ed indipendente in grado di effettuare una diagnosi energetica dell’edificio; deve essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, e possedere uno dei titoli previsti. Egli raccoglie i dati relativi all’edificio, alla sua struttura, agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e sull’uso di eventuali fonti energetiche rinnovabili; elabora i dati secondo le procedure e determina il fabbisogno energetico dell’edificio, calcola le emissioni di CO2 e fornisce le indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica. Infine produce l’Attestato di Prestazione Energetica con l’indicazione della classe di appartenenza dell’edificio.

L’APE deve essere trasmesso alla Regione del Veneto utilizzando unicamente l’applicativo Ve.Net.energia-edifici con le modalità indicate nel MANUALE UTENTE entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente. Pertanto non sono considerati come validamente trasmessi gli A.P.E. inviati a mezzo P.E.C. o comunque con modalità diverse dall'invio telematico.  

Obbligo di redigere un Attestato di prestazione energetica

Lavori di nuova costruzione e interventi sull'esistente. Il futuro attestato dovrà essere prodotto per gli edifici ed unità immobiliari di nuova costruzione ed in caso di interventi importanti sull'esistente. Rientrano in quest'ultima categoria i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. Vi rientrano ad esempio: il rifacimento di pareti esterne, di intonaci, di tetti o l'impermeabilizzazione delle coperture.

Vendita o nuova locazione

Il proprietario di un edificio o di un'unità immobiliare dovrà mettere a disposizione dell'acquirente o del locatario l'Ape già in sede di trattativa e poi consegnarlo al termine della stessa. Inoltre nei contratti di vendita o di nuova locazione sarà obbligatorio inserire una clausola in cui l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica, compreso l'Ape.

Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare. Devono anche indicare la classe energetica corrispondente.

Gestione di impianti termici e di climatizzazione

Anche il rinnovamento o la stipula di nuovi contratti per la gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici (o nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico), dovrà prevedere la predisposizione di un Ape.

Se già c'è un Ace in corso di validità
L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/Ce.

Validità dell'Ape e rinnovo

Il decreto stabilisce per l'Ape una durata massima di 10 anni e l'obbligo di aggiornarlo in caso di interventi di ristrutturazione e di riqualificazione che modifichino la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Se, però, non saranno rispettati gli obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, comprese le necessità di adeguamento previste dal decreto 16 aprile 2013, l'attestato decadrà il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla data della scadenza non rispettata.

Sanzioni

Il decreto prevede dure sanzioni per i proprietari degli immobili, che se non rispettano l'obbligo di redazione dell'Ape in caso di vendita, di nuova locazione o di ristrutturazioni importanti, dovranno pagare un'ammenda da 3mila a 18mila euro. Non meno severe le sanzioni per il professionista, tenuto a pagare una somma compresa tra 700 e 4200 euro nel caso in cui l'attestato di prestazione energetica non rispetterà i criteri che saranno stabiliti dalla legge.

Lo Studio Tecnico è in grado di redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) con personale proprio abilitato come Certificatore Energetico Accreditato CENED, ed espletare le pratiche presso l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo Economico sostrenibile (ENEA) per la detrazione 65% per la riqualificazione energetica.

Il “decreto Crescita” è stato approvato in via definitiva e con esso il provvedimento che proroga le detrazioni fiscali sino al 31 dicembre 2013

Dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 Lo sconto fiscale del 36% (disciplinata dall’art. 16 bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917) salirà al 50% e raddoppierà anche il tetto massimo di spesa detraibile (dagli attuali 48.000 euro a 96.000 euro).

Fino al 30 giugno 2013 la detrazione del 55% per interventi di efficientamento e risparmio energetico segue le regole precedenti e non cambia nulla.

Dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 con il Dl 4 giugno 2013, n. 63 (in vigore dal 6 giugno), il bonus per interventi di ristrutturazione rimarrà al 50% ma sarà esteso anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici e all’acquisto di mobili in muratura per alloggi ristrutturati. La Detrazione 55% verrà invece innalzata al 65% per interventi di risparmio energetico su alloggi e appartamenti di privati.

Dal 1° luglio 2013 fino al 30 giugno 2014, per i condomini che eseguono opere di riqualificazione energetica “importante” (almeno il 25% della superficie) si applicherà la detrazione del 65% .

Il Dl 4 giugno 2013, n. 63 è stato convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90, in vigore dal 4 agosto.

La legge di stabilità 2014 ha ulteriormente prorogato la detrazione del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 (30 giugno 2015 per i condomini). Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per i condomini) la detrazione sarebbe dovuta scendere al 50%.

La legge di stabilità 2015, invece, ha cambiato di nuovo regole e tempi per la detrazione prorogando per tutto il 2015 il 65% ed estendendolo inoltre a due nuove tipologie di interventi finora esclusi: caldaie a biomasse e schermature solari.